(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura. Ne consegue che, ove sussistessero elementi positivi per escludere la presunzione di esigenza cautelare nell'ipotesi di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. - a seguito della modifica apportata dall'art. 5 L. 8 agosto 1995 n. 332 - relativamente anche a due delle esigenze indicate dall'art. 274 c.p.p., ma non a tutte e tre le esigenze stesse, ugualmente legittima sarebbe l'applicazione o la conservazione della misura cautelare in carcere. Ciò in quanto il principio fissato dall'art. 275 comma 3 c.p.p., attiene all'aspetto probatorio delle esigenze cautelari, ma non ne modifica la caratteristica dell'alternatività delle stesse.