(massima n. 1)
Ai fini dell'emissione di una misura cautelare o del ripristino della stessa a seguito di impugnazione del P.M. avverso la revoca, il tribunale deve valutare la rilevanza dell'intervenuto ritiro dalla attività politica dell'indagato quando essa era strettamente connessa con le condotte delittuose contestate, così come deve valutare, al fine di esprimere un giudizio prognostico sulla possibile reiterazione delle condotte criminose, le modificazioni intervenute negli assetti politici e nelle cariche amministrative e la possibilità attuale che l'indagato possa esercitare su di esse la propria influenza. Quando inoltre l'avvenuto abbandono dell'attività politica sia, per la notorietà del personaggio, conosciuta dalla generalità degli appartenenti alla collettività nella quale questi è inserito, non vi è uno specifico onere di prova da parte dell'imputato ed il giudice può valutarlo alla stregua di un fatto notorio.