(massima n. 1)
Poiché la «capacità a delinquere del colpevole» è concetto che si pone in relazione di continenza con quello più ampio di «personalità» considerato dall'art. 274, lett. c), c.p.p., ne deriva che, ai fini del giudizio prognostico di pericolosità enunciato da tale norma, possono essere valutati tutti gli elementi indicati dall'art. 133, secondo comma, c.p. che siano individuabili, oltre che nei precedenti penali, in «comportamenti o atti concreti», pur collegati ma non coincidenti con i fatti perseguiti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione di pericolosità che il giudice a quo ha desunto dalla persistenza e durata della attività delittuosa, dai collegamenti con l'ambiente criminale e dalle condizioni di vita familiare).