(massima n. 1)
In tema di applicazione di misure coercitive, le esigenze cautelari di particolare gravitā devono sussistere anche nel caso in cui il giudice, ai sensi dell'art. 275, comma 4 ter, c.p.p., accertato che l'imputato č affetto da una malattia particolarmente grave da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere, ritenga possibile, senza pregiudizio per la sua salute e per quella degli altri detenuti, disporre la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie.