(massima n. 1)
La revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti del tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Siffatte esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Fattispecie in cui sono state ravvisate le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei gravi precedenti penali dell'imputato, nel dato ponderale — kg 30 di hashish — della sostanza stupefacente detenuta ed importata, e nella sua qualità di persona sottoposta a misura di prevenzione).