(massima n. 1)
L'esigenza cautelare di cui all'art. 274, primo comma, lettera c) c.p.p. postula un giudizio prognostico, basato su un criterio di probabilitą e di attualitą di reiterazione di «gravi» delitti «della stessa specie». La detta norma, invero nel definire una prognosi di pericolositą dell'indagato simmetrica al periculum in mora civilistico, accoglie l'esigenza di prevenzione speciale da riconnettersi al concreto pericolo di reiterazione di gravi delitti con caratteristiche tali di compromissione della difesa sociale da legittimare la restrizione della libertą personale, ed al riguardo il legislatore ha prescelto il riferimento ai delitti in violazione della stessa categoria di interessi tutelati ovvero dei corrispondenti valori aventi rilievo costituzionale rappresentanti il pericolo di un sacrificio incisivo e talvolta irreversibile dell'interesse tutelato. In proposito, per definire la nozione di delitti della stessa specie, si deve avere riguardo alla categoria dei delitti «simili», ossia di quelli che offendono interessi aventi lo stesso rilievo ovvero lo stesso valore costituzionale. Pertanto, č in relazione alla natura dell'interesse offeso dalla condotta criminosa e all'apprezzamento della gravitą della fattispecie operata dal legislatore con la previsione della pena edittale che il giudice deve compiere la valutazione di gravitą. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto che il delitto di violazione di sigilli commesso dal custode č gravemente offensivo dell'interesse tutelato, costituito dal legale, efficiente ed efficace funzionamento della pubblica amministrazione).