(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, purché nella sua valutazione non esorbiti dai fatti che gli sono stati rappresentati dal pubblico ministero, può cogliere in questi esigenze cautelari diverse da quelle per le quali gli è stata richiesta l'adozione della misura e motivare, di conseguenza, il provvedimento cautelare in modo parzialmente difforme dalla richiesta del pubblico ministero. (Nella fattispecie, la corte ha ritenuto legittimo il provvedimento custodiale adottato dal giudice per le indagini preliminari motivato con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, laddove la richiesta del pubblico ministero era fondata sul pericolo di inquinamento della prova).