(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari previste dall'art. 274 lett. c) c.p.p., quando il reato per cui si procede sia stato commesso mediante abuso di cariche o uffici pubblici di cui l'indagato non sia più investito, il giudice, nel valutare la sussistenza o meno di dette esigenze, non può supinamente adagiarsi nella considerazione, disancorata da qualsivoglia dato fattuale, dell'esistenza di un generico pericolo di recidivanza ma, postulandosi, in base alla norma, la necessità di un pericolo «concreto», con esclusione, quindi, della possibilità di ricorrere a presunzioni o congetture, è tenuto a indicare, sia pure sommariamente, le circostanze specifiche che, in quanto eziologicamente collegate con la probabilità di reiterazione di condotte illecite, lo convincono dell'ineluttabilità del ricorso ad una misura compressiva della libertà personale.