(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'esigenza del «concreto» pericolo di commissione di delitti della stessa specie non può essere intesa nel senso di una realizzazione delittuosa in itinere. Si tratta, infatti, di un giudizio prognostico, nel quale la concretezza va, pur sempre, desunta coerentemente da fatti già accaduti e quindi appartenenti al passato. L'espressione «pericolo» indica poi una proiezione verso il futuro ed implica in modo indispensabile un apprezzamento di merito, che, se congruamente argomentato, è immune da vizi censurabili in sede di legittimità. La valutazione va compiuta tenendo presenti gli elementi di giudizio disponibili per considerare seriamente e realmente attendibile la reiterazione di una condotta criminosa che si intende evitare.