(massima n. 1)
In tema di misure cautelari il giudice, nel sottoporre ad analisi il complesso degli elementi presenti in atti al fine di formulare la prognosi di pericolosità sociale a tutela dell'esigenza di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. — esigenza, tra quelle previste dal citato articolo, meno allineata ai postulati garantistici fondanti la Costituzione repubblicana —, deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significanza, a tale fine, della recidiva nel reato, e al tempo trascorso tra l'epoca di commissione del fatto o dei fatti in addebito e il momento di formulazione del giudizio di prognosi, specie quando gli atti non consentano di evidenziare, per tutto l'intervallo, rilievo negativo. Ne segue che, quando siffatto giudizio riguardi persona incensurata che abbia posto in essere la condotta ad essa addebitata, in epoca remota (nel caso di specie otto anni avanti), l'analisi in questione non può limitarsi alla semplice ipotizzazione di ricaduta ma deve fondarsi su elementi concreti che rendano altamente probabile, cioè quasi certa, presentandone l'occasione, la ricaduta nel reato.