(massima n. 1)
Le «specifiche modalità e circostanze del fatto» di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., in base alle quali il giudice, fra gli altri elementi, deve valutare le esigenze cautelari nel singolo caso concreto, ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè, della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Né, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. c), c.p.p., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali.