(massima n. 1)
L'esigenza cautelare di evitare che l'imputato di gravi delitti possa sottrarsi con la fuga all'esecuzione di un'eventuale condanna è connotata, al pari delle altre finalità cautelari, dal requisito della concretezza degli elementi da cui desumere il pericolo contro cui la cautelare è diretta: elementi per i quali l'obbligo di motivata indicazione nell'ordinanza cautelare è sanzionato da nullità rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. c) c.p.p. Ne consegue che il provvedimento coercitivo deve fondarsi non su dati meramente congetturali, bensì su circostanze ed elementi di fatto che, collegati alla gravità del reato per cui si procede e all'entità della presumibile pena da irrogare, diano significativa consistenza al periculum libertatis che, anche se interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un accadimento già in itinere, non occorre sia particolarmente intenso, ma soltanto reale e non immaginario. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che un indice della ragionevole probabilità che l'indagato si dia alla fuga e faccia perdere le sue tracce non può identificarsi esclusivamente nella circostanza che egli sia raggiunto da gravi e concludenti indizi di colpevolezza in ordine a un delitto astrattamente punito con la pena massima dell'ergastolo, circostanza che ben può rappresentare la premessa per l'insorgere nel suo animo di una pressante pulsione nell'accennata direzione, ma che — configurandosi come dato meramente congetturale — non attinge alla soglia della prescritta concretezza).