(massima n. 1)
La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unitą immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietą delle dette aree in uno alla cessione a tale titolo di ciascuna unitą, in quanto le finalitą perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato o del complesso di essi, sono egualmente conseguite, purché il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso delle aree stesse (un metro quadro ogni venti metri cubi della costruzione ex art, 41 sexies, legge n. 1150 del 1941, come introdotto dall'art. 18, legge n. 765 del 1967, ed il doppio ex art. 2, legge n. 122 del 1989); mentre le aree eccedenti detta misura rimangono nella libera disponibilitą del costruttore-venditore.