(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il giudizio prognostico di compromissione degli interessi della collettivitā, riferito al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (art. 274, lett. c, c.p.p.), dev'essere ancorato alla probabilitā di commissione di reati lesivi della stessa categoria di interessi e valori, e non giā di delitti che violino la stessa disposizione di legge o che presentino connotazioni di similaritā assoluta rispetto al reato per cui si procede. (Fattispecie di corruzione propria, nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'argomentare del tribunale, secondo cui la sospensione dal servizio dell'indagato, ufficiale della Guardia di finanza, poteva privarlo della possibilitā di commettere reati quale Ģintraneoģ, ossia titolare dell'ufficio, ma non valeva a scongiurare il pericolo che egli si aggregasse quale Ģestraneoģ a pratiche corruttive nel settore tributario e che assumesse iniziative illecite in relazione a reati contro il patrimonio).