(massima n. 2)
Con riguardo al disposto di cui all'art. 275, comma 3, prima parte, c.p.p., secondo cui «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata», l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione all'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, da perseguire ad ogni costo, anche in violazione della cautela impostagli.