(massima n. 1)
Ai fini del giudizio prognostico ai sensi dell'art. 274, lett. c), c.p.p., il concreto pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie di quelli per cui si procede va desunto dalle specifiche modalitą e circostanze del fatto, nonché dalla personalitą dell'imputato. Pertanto, l'affermazione in positivo delle esigenze cautelari connesse alla tutela della collettivitą deve fondarsi sia sul fatto, le cui modalitą e circostanze possono essere ritenute indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, sia sulla personalitą dell'imputato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziari, a nulla rilevando l'epoca del commesso reato.