(massima n. 1)
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lettera b) c.p.p. ricorre quando sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l'imputato o l'indagato si sottragga agli esiti dell'esercizio della potestà di giustizia. Il concreto pericolo di fuga va, quindi, apprezzato in termini di probabilità ovvero di prevedibilità da desumere, con giudizio logico improntato a ragionevolezza, da elementi certi di carattere oggettivo o soggettivo attinenti alla personalità dell'imputato e non da mere presunzioni. E poiché il giudizio di probabilità consiste in un'operazione logica di natura presuntiva, la prevedibilità non può essere desunta da ulteriori presunzioni, le quali ne infirmerebbero la concretezza. (Nella fattispecie la corte ha annullato il provvedimento del giudice del riesame che aveva desunto il pericolo di fuga da due mere presunzioni concernenti rispettivamente una eventuale condanna del ricorrente a pena «non sospendibile» e la disponibilità di una parte del provento del delitto di tale consistenza da consentire la programmazione della latitanza).