(massima n. 1)
Il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p. non può essere desunto da mere presunzioni, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre la reale ed effettiva preparazione della fuga. Non è sufficiente pertanto ad integrare l'esigenza cautelare suddetta la circostanza che l'indagato, straniero, sia stato colto in possesso di un'auto rubata e di documenti falsi e che risultino i suoi perduranti contatti con l'estero, a meno di non ritenere, erroneamente, che per qualsiasi straniero, in possesso di documenti di identificazione contraffatti, sussista l'esigenza cautelare de qua.