(massima n. 2)
In tema di valutazione del concreto pericolo di fuga, lo stato di latitanza può essere legittimamente assunto come sintomo indubbio di una propensione ostruzionistica dell'imputato a sottrarsi al processo e alla eventuale esecuzione della pena e non è contraddetta da una generica disponibilità a presentarsi per un interrogatorio spontaneo rappresentata all'autorità giudiziaria tramite il difensore, mentre la prognosi della irrogazione di una pena superiore a due anni di reclusione può ritenersi implicitamente formulata quando la pena edittale superi congruamente tale limite e il giudice, nell'emettere o nel confermare la misura, non faccia riferimento alla pena prevedibilmente comminabile. Comunque ogni eccezione relativa alla omissione o al contenuto del giudizio prognostico deve essere sollevata tempestivamente avanti al giudice di merito e non può esserlo per la prima volta avanti al giudice di legittimità.