(massima n. 1)
La condanna di primo grado (nella specie, a otto anni di reclusione per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso), sopravvenuta alla revoca di precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, non costituisce, di per sč sola, elemento dal quale possa automaticamente desumersi l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. b), c.p.p., pur potendosi astrattamente ritenere che la concretizzazione di un giudizio di condanna costituisca incentivo a velleitā o propositi di fuga. (Fattispecie in cui č stata ritenuta immotivata, e quindi annullata, la decisione del giudice di merito che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere dell'imputato, sul solo rilievo della sua intervenuta condanna a pena detentiva).