(massima n. 2)
L'art. 275, comma quarto, c.p.p. non contiene una delimitazione di ordine temporale entro la quale si deve verificare l'assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza alla prole. Tale impossibilità non può certo avere carattere assoluto se limitata a qualche giorno o a pochi giorni, essendo ipotizzabili soluzioni pratiche di immediata attrazione a tutela dei minori interessati. Quando, però, essa è destinata a protrarsi per un tempo apprezzabile, si realizza la condizione oggettiva per l'applicazione del citato comma quarto dell'art. 275 c.p.p. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio dell'ordinanza del tribunale con cui non era stata accolta l'impugnazione avverso il rigetto della richiesta di concessione degli arresti domiciliari, fatta dall'indagato perché la moglie necessitava di intervento chirurgico. Il tribunale aveva ritenuto che, essendo lo stato di malattia della donna suscettibile di evoluzione favorevole nel tempo, si era di fronte ad una impossibilità temporanea che non poteva essere assoluta. Tale decisione è stata giudicata erronea perché veniva a subordinare il carattere assoluto dell'impossibilità al dato temporale piuttosto che agli aspetti sostanziali dello stato di malattia e dei suoi effetti).