(massima n. 1)
Il pericolo di fuga che, nell'ipotesi di intervenuta condanna, consente, ai sensi dell'art. 307, secondo comma, c.p.p., il ripristino della custodia cautelare estinta per decorrenza dei termini, deve essere connotato, oltre che dalla concretezza, ex art. 274 lett. b) c.p.p., anche dalla attualità, sicché non è possibile, in alcun modo, identificarlo con quello già posto a base dell'originaria misura, e, tantomeno, ritenerlo presunto; e neppure può considerarsi sufficiente, per la sua configurabilità, la mera sopravvenienza della sentenza di condanna, che costituisce solo uno dei presupposti del ripristino della misura e che è idonea, tutt'al più, ad offrire elementi sintomatici del pericolo medesimo.