(massima n. 1)
In tema di libertà personale, il «concreto» pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, necessario per l'adozione della misura cautelare, deve essere ipotizzabile non in astratto, ma desunto da elementi di fatto esistenti nella cosiddetta realtà effettuale dei quali negli atti processuali devono ricorrere estremi tali da farlo ritenere sussistente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non assolto il dovere della motivazione da un provvedimento che si limita — per concludere che v'è «concreto» pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova — ad affermare che «le indagini sono ancora in corso e vanno allargandosi ad altre persone a dimostrazione della gravità e della pericolosità e delle esigenze connesse all'attività di indagine». E ciò in quanto questa affermazione si risolve in una evidente petizione di principio, poiché, supposto che le indagini si stiano allargando ad altre persone, restano da indicare queli elementi di fatto che, rendendo concreto, e non solo, astratto, il pericolo per la genuinità e l'acquisizione delle prove, giustificano il ricorso alla misura cautelare).