(massima n. 1)
Se le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. identificano i criteri prognostici di pericolosità dell'indagato, tale da consigliare il vincolo de libertate, il pericolo richiesto dalla norma citata, con riguardo a tutte le ipotesi comprese nella norma stessa, deve essere concreto, cioè caratterizzarsi secondo effettività ed attualità. In altri termini, si deve trattare di prognosi di probabile accadimento della situazione di paventata compromissione di quelle esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare. In particolare, per quanto riguarda l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 274, il «concreto pericolo» di inquinamento delle prove postula la sussistenza di inderogabili esigenze attinenti alle indagini. (Nella fattispecie è stato ritenuto che siffatto parametro non era integrato dalla possibilità che l'indagato potesse avere rapporti con quanti avevano fatto dichiarazioni a lui sfavorevoli, o con altre imprecisate persone, trattandosi di eventualità del tutto generica, né era sufficiente invocare in modo parimenti generico la contiguità dell'indagato con imprecisati «ambienti» amministrativi, soprattutto quando il lungo tempo trascorso dal fatto e dall'incarico ricoperto nell'ufficio pubblico, in forza del quale sarebbe stato commesso, attenuava o elideva la eventuale efficacia della pretesa contiguità o influenza).