(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la formula di cui all'art. 274 lett. a) c.p.p. (inderogabili esigenze attinenti alle indagini) non deve essere intesa nel senso che, una volta acquisito il riscontro certo di una rilevante prova di accusa, cessa il riferimento ad ogni pericolo per l'acquisizione della genuinitą della prova, ma deve essere interpretata come esigenza assoluta di evitare i rischi attinenti alla completa e corretta salvaguardia del potenziale probatorio, che le indagini possono fornire, onde la tutela da parte del legislatore dell'insieme delle potenzialitą probatorie contro il rischio di interventi, da parte dell'indagato, soppressivi di fonti probatorie reali gią esistenti o impeditivi nei confronti di persone che sono fonti di prove, il tutto con particolare riguardo alle imputazioni dell'indagato medesimo e ai riflessi che su di essa possono proiettare fatti di terzi, dato che la prova č quella riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilitą e alla determinazione della pena.