(massima n. 1)
Non può farsi ricorso alla custodia cautelare (neppure sotto la forma degli arresti domiciliari) per l'acquisizione di una prova documentale ex art. 274, lettera a), c.p.p., quando il documento sia rinvenibile indipendentemente dalla condotta ostruzionistica dell'indagato, poiché in tal caso le esigenze attinenti alle indagini non sono inderogabili, sicché prevale il principio del favor libertatis. (Fattispecie in tema di falso ideologico in atto pubblico e truffa aggravata, riguardante la tabella di adeguamento del costo dei lavori di ricostruzione in un comune danneggiato dal sisma, agevolmente rinvenibile presso il Ministero per i lavori pubblici.