(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio postula, per effetto della riforma introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 332, specifiche e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, fondate su circostanze di fatto dalle quali deve emergere il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinitā della prova. Tale pericolo non sussiste quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integritā o la genuinitā della prova stessa. (Fattispecie relativa alla misura degli arresti domiciliari).