(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p., puņ concretare un pericolo attuale per la genuinitą della prova la concertazione di linee difensive da parte di pił indagati. A tale conclusione non č in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che nel tutelare l'autodifesa e la difesa tecnica, dą fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di lą della sfera personale di ciascuno. (Nella specie era stata accertata l'esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni).