(massima n. 1)
In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualitą e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 comma primo, lett. c) c.p.p. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della misura custodiale fondata sull'accertamento dell'attuale adesione del ricorrente, inquisito per reati risalenti nel tempo, ad un'associazione criminale per lo spaccio di droga).