(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 273 comma secondo c.p.p., la prospettiva di una possibile concessione della sospensione condizionale della pena non è impeditiva dell'adozione di una misura cautelare personale, poiché per l'applicazione delle norme occorre che la causa estintiva del reato sia immediatamente operante, mentre quella derivante dalla sospensione condizionale è subordinata prima ad una valutazione discrezionale del giudice e poi al decorso del tempo senza che il condannato commetta una contravvenzione o un delitto della stessa indole e adempia agli obblighi impostigli. Tale interpretazione è confermata proprio dall'introduzione nel codice dell'art. 275 comma secondo bis, che pone limiti, quando sia prevedibile la sospensione della pena, esclusivamente all'applicabilità delle misure custodiali più afflittive (detenzione in carcere e arresti domiciliari).