(massima n. 1)
Le disposizioni del secondo comma dell'art. 818 c.c. che, in mancanza di una diversa volontą delle parti, estende alle pertinenze gli effetti degli atti di alienazione che hanno per oggetto la cosa principale, non implica la necessitą, nel caso di alienazione separata della pertinenza e di conseguente cessazione del rapporto pertinenziale, della espressa (e formale) dichiarazione della volontą della nuova e diversa destinazione della cosa.