(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare, le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, tuttavia č necessario che i fatti riferiti abbiano almeno potenzialmente una qualche idoneitā probatoria e che tali dichiarazioni siano sufficientemente precise e definite da prestarsi alla conferma o alla smentita. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha confermato il provvedimento del tribunale che aveva annullato una ordinanza impositiva della misura cautelare basata sulle dichiarazioni, convergenti ma assolutamente generiche, di due collaboratori di giustizia che indicavano un soggetto come aderente ad una determinata famiglia mafiosa senza che tale indicazione fosse accompagnata da ulteriori precisazioni).