(massima n. 2)
Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilitą di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione di un collaborante, qualora questa sia precisa, coerente e circostanziata ed abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha valutato intrinsecamente attendibile la dichiarazione del collaborante, indicando nella dichiarazione resa dalla persona offesa un riscontro esterno confermativo di quanto riferito dal collaborante).