(massima n. 1)
Alle c.d. dichiarazioni tardive rese da un collaboratore di giustizia al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria non può essere riconosciuta la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, in quanto la regola di esclusione probatoria prevista dall'art. 16 quater, comma 9, della L. 15 marzo 1991, n. 82, configura una specifica sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra alios, che le rende radicalmente e funzionalmente inidonee, sotto l'aspetto probatorio, non solo ai fini dell'accertamento sulla colpevolezza dell'imputato all'esito del dibattimento o dei riti speciali, ma anche nel contesto delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito del procedimento cautelare.