(massima n. 2)
Non sussiste incompatibilitā tra la circostanza aggravante di cui all'art. 378, comma secondo, c.p., e quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n. 203. Infatti, nel primo caso č sufficiente che il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso, vale a dire per il solo fatto che il soggetto Ģfavoritoģ abbia fatto parte dell'organizzazione criminosa, mentre nella seconda ipotesi occorre che l'azione realizzata sia diretta, in modo oggettivo ad agevolare l'attivitā posta in essere dal sodalizio.