(massima n. 1)
Al fine di sostenere un provvedimento di cautela personale, l'accusa di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso non può fondarsi su meri elementi verbali, come dichiarazioni, ancorché provenienti da persone soggettivamente attendibili, di essere «uomo d'onore» ovvero di partecipare a un dato sodalizio criminoso ma ha bisogno di essere assistita dall'acquisizione di elementi che individuino, benché con il grado di relativa certezza propria della fase di indagini preliminari, il ruolo svolto dall'indagato o l'attività tenuta nell'ambito del sodalizio.