(massima n. 1)
La trascrizione integrale delle registrazioni con le forme e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie č necessaria solamente per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento e per la conseguente loro utilizzazione come prove in sede di giudizio e non anche per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 273 c.p.p. (Fattispecie relativa ad intercettazione ambientale di una conversazione, in relazione alla quale la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che il contenuto di tale conversazione risultasse non da una riproduzione fedele di essa, ma dal riassunto dell'operatore preposto all'ascolto).