(massima n. 2)
Per la valutazione di gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato a norma dell'art. 273 c.p.p. è essenziale la ragione di conoscenza dei fatti da parte del dichiarante. Ma, ferma la verifica di attendibilità soggettiva per spontaneità e disinteresse, può non essere decisiva la provvisoria mancata indicazione della fonte di conoscenza, quando sia implicita nella frequentazione dello stesso ambiente delinquenziale del chiamato, nel quale è maturato il delitto, purché l'attendibilità oggettiva sia intanto dimostrata dalla completezza, coerenza e ragionevolezza del narrato. In questo caso non occorrono riscontri individualizzanti, che possono conseguirsi successivamente ai fini della prova, mentre la stessa conferma dei risultati delle indagini intorno al fatto è intanto idonea a confermare esternamente l'attendibilità del dichiarante.