(massima n. 1)
In presenza di elementi oggettivi — come l'ubicazione delle due unità immobiliari nel medesimo edificio e la loro costante destinazione a soddisfazione delle esigenze di un unico nucleo famigliare — che, secondo l'apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivato, denotino l'esistenza di un vincolo pertinenziale fra l'abitazione e la relativa autorimessa, la volontà di recidere siffatto vincolo non è desumibile dalla sola circostanza dell'avvenuta stipulazione di due distinti contratti di locazione col medesimo conduttore delle dette unità immobiliari, giustificando essa, semmai, una presunzione di elusione delle disposizioni in tema di determinazione dell'unico — ai sensi dell'art. 13, lettera b) della legge n. 392 del 1978 — equo canone riferito all'unità abitativa così come corredata dalle sue pertinenze.