(massima n. 2)
In tema di valutazione della sussistenza del concreto pericolo di fuga, il pregresso stato di latitanza dell'indagato assume significativo valore sintomatico in quanto rilevatore di una tendenza ostruzionistica all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e, pertanto, in posizione di patente inosservanza dei dettami della legge. (Fattispecie nella quale, a seguito della latitanza dell'indagato, conseguente alla trasgressione dell'obbligo di restituire il passaporto — obbligo attraverso il quale si rende effettiva la misura cautelare del divieto di espatrio — il Gip aveva emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, anche sul presupposto della disponibilità da parte del soggetto di ingenti somme di denaro all'estero, dove lo stesso risultava inoltre aver preso domicilio).