(massima n. 1)
Giacché — giusta la previsione di cui all'art. 818 c.c. — gli atti ed i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale coinvolgono — se non diversamente disposto — anche le pertinenze, la requisizione di un alloggio si estende, in assenza di diversa, espressa previsione eventualmente contenuta nel provvedimento, anche al suo eventuale garage, stante il carattere pertinenziale di quest'ultimo che sottolinea lo stretto rapporto funzionale sussistente fra esso e l'appartamento.