(massima n. 1)
Al fine della configurabilitā dei gravi indizi di colpevolezza, la cui sussistenza č richiesta dall'art. 273 c.p.p. quale condizione per l'applicabilitā delle misure cautelari personali, i diversi dati probatori non vanno considerati svincolati gli uni dagli altri ma globalmente, di modo che, quantunque valutati singolarmente possano sembrare dotati di non apprezzabile rilevanza, mediante la reciproca integrazione e l'organico coordinamento assumano ugualmente la valenza necessaria.