(massima n. 1)
Il concetto di gravità degli indizi — posto dall'art. 273 c.p.p. — postula un'obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che — pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un'affermazione di condanna — sia di alta probabilità della esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato.