(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 271 c.p.p., non richiamato, a differenza degli artt. 268, 269 e 270, dall'art. 295, comma 3, c.p.p., non può essere invocato come causa di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate ai sensi di detta ultima norma.