(massima n. 1)
In materia di intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 268 comma 6, c.p.p. l'obbligo di avviso al difensore sussiste solo per l'ascolto delle registrazioni e non per l'esame delle loro trascrizioni. Infatti la trascrizione delle registrazioni č un atto successivo disposto dal giudice ai sensi dell'art. 268 comma 7, c.p.p. e all'esito di tali operazioni non č previsto il deposito degli atti trascritti, in quanto le trascrizioni sono inserite nel fascicolo del dibattimento e, quindi, sono direttamente esaminate dal difensore.