(massima n. 1)
In tema di acquisizione dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni alla comunicazione telefonica, il divieto di utilizzazione previsto dall'articolo 271 c.p.p. è riferibile all'acquisizione dei tabulati tutte le volte che avvenga in violazione dell'articolo 267 c.p.p., cioè in assenza del prescritto decreto motivato. Ne consegue che l'eventuale successiva autorizzazione alle acquisizioni già disposte dal P.M. non può avere efficacia sanante essendo estraneo al nostro ordinamento processuale l'istituto della ratifica, sicché l'inutilizzabilità originaria impedisce del tutto di avvalersi del mezzo di prova.