(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche eseguite in altri procedimenti, la nozione di «diverso procedimento», nel quale, a norma dell'art. 270, primo comma, c.p.p., è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, non può equivale a quella di «diverso reato» ed in essa non rientrano, pertanto, le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato con riferimento al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto. Ed invero, l'inutilizzabilità dei risultati illegittimamente acquisiti non consente nessuna differenza nel regime sanzionatorio in relazione alla utilizzazione delle intercettazioni nello stesso procedimento nel quale sono state disposte, ovvero in altro procedimento: in entrambi i casi il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni deve intendersi sussistente soltanto quando esse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge e qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 c.p.p., come testualmente recita l'art. 271, primo comma, c.p.p. e non anche nel caso in cui non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 268, commi 6, 7 e 8 dello stesso codice.