(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma primo, c.p.p., il concetto di «diverso procedimento» non equivale a diverso reato e in esso non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto, sicché la diversitą del procedimento assume un carattere soltanto sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.