(massima n. 1)
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, di cui all'art. 270 c.p.p., va inteso nel senso che non possono siffatti elementi valere come prova in diverso processo. Nessuna preclusione esiste, invece, circa l'utilizzazione di tali intercettazioni quale notizia di illecito penale valida per l'inizio di un diverso procedimento e per l'espletamento di accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova.