(massima n. 1)
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni, telefoniche o ambientali, in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, il controllo demandato al giudice del procedimento diverso che li utilizzi sia in ordine alla necessitā di eseguire le intercettazioni nel procedimento di origine, sia ai fini dell'accertamento di delitti per i quali č obbligatorio l'arresto in flagranza di reato, dā luogo a un giudizio di fatto che č censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicitā della motivazione. (Nella specie č stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale si era lamentata la mancata, specifica indicazione degli estremi degli atti che avevano autorizzato l'intercettazione nel diverso procedimento, sul rilievo che č sufficiente la menzione, ad opera del giudice procedente, della provenienza dell'elemento utilizzato da quel procedimento, nel quale soltanto possono essere proposte censure sulla legittimitā del mezzo di prova, indipendentemente dalla circostanza che l'interessato vi risulti, o non, indagato).